Cass. civ. n. 16004 del 8 luglio 2009
Testo massima n. 1
L'art. 327 c.p.c., estendendo la propria efficacia all'intero ordinamento processuale, si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione; il termine in questione decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo; ai fini dell'accertamento di tale conoscenza, è sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, desunta dalla proposizione di un'istanza di differimento dell'udienza di trattazione.