14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 862 del 16 gennaio 2007
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il testatore abbia diviso i propri immobili liquidando in denaro la quota di uno dei condividendi, il conguaglio in denaro cui questi ha diritto costituisce credito di valore, esprimendo l’equivalente economico in termini monetari della sua quota sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]