14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11599 del 8 novembre 1995
Testo massima n. 1
Nel contratto di edizione di opera da crearsi, cui si applicano i principi generali dettati in tema di contratto con prestazione di cosa futura [ art. 1348 c.c. ], l’editore non può sindacare bontà e valore intrinseci all’opera, una volta che abbia assunto l’obbligo di pubblicarla, in quanto l’obbligazione dell’autore non contiene una tale garanzia, essendo, piuttosto, il relativo rischio connesso strutturalmente alla posizione dell’editore. Pertanto, elemento giuridico essenziale per la completezza di tale fattispecie è la consegna da parte dell’autore dell’opera dell’ingegno prevista, formalmente compiuta, cosicché l’editore possa pubblicarla per trarne il godimento connesso allo sfruttamento.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]