Cass. civ. n. 20061 del 19 luglio 2008
Testo massima n. 1
La procura alle liti esige, per la sua validità, l'indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita, od almeno che tale nominativo sia desumibile dal contesto dell'atto, come allorché sia apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio. Quando, invece, la procura sia apposta in calce alla copia notificata di un atto ex adverso l'omessa indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita è causa di nullità, a nulla rilevando che la sottoscrizione della procura risulti autenticata dal difensore.