14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9235 del 12 luglio 2000
Testo massima n. 1
In tema di compravendita immobiliare, ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o della determinabilità dell’oggetto dei contratto, nell’atto devono essere indicati gli elementi necessari per la identificazione del bene venduto, i quali devono essere certi ed oggettivi, e cioè idonei per la individuazione dell’oggetto. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nella vendita di un bene — costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno più grande — di cui non siano specificati i confini e venga indicata solo per approssimazione anche l’estensione, essendo tali elementi privi di certezza in ordine alla oggettiva consistenza del bene.
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