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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6516 del 24 aprile 2003

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6516 del 24 aprile 2003

Testo massima n. 1

Poiché nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad
substantiam, come la compravendita immobiliare, l’oggetto deve essere determinato o determinabile in base agli elementi contenuti nel relativo atto scritto, l’esatta identificazione dell’immobile non può essere fornita in base a documenti estrinseci al contratto.

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