Cass. civ. n. 18321 del 1 dicembre 2003

Testo massima n. 1


In materia contrattuale, la clausola con la quale le parti rimettano ad un momento successivo alla conclusione del contratto la determinazione concordata della superficie del bene oggetto della prestazione costituisce elemento che rende quest'ultima determinabile, dovendo in tal caso ritenersi che i contraenti si sono in tal modo rimessi al criterio dell'equo apprezzamento, applicabile, in difetto di accordo, dal giudice. (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto determinabile l'oggetto di un futuro contratto di rivendita di bene immobile, nel caso indicato mediante il riferimento - avuto riguardo ad una determinata area del bene compravenduto - della minore superficie sufficiente alla sosta di una sola autovettura).

Testo massima n. 2


In materia contrattuale, nel contratto a favore di terzo <em>ex</em> art. 1411 c.c. il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e, anche se di natura reale, può essere fatto pertanto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante. Ne consegue che, a tale stregua, il terzo, a favore del quale sia stato convenuto il diritto di opzione per l'acquisto di un bene immobile, che non possa attuare il proprio diritto con la doverosa collaborazione del promittente, è direttamente legittimato a far valere nei confronti di costui la pretesa alla stipulazione del contratto di vendita in relazione al quale l'opzione è stata concessa.

Normativa correlata