Cass. civ. n. 371 del 11 gennaio 2007

Testo massima n. 1


Il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall'art. 586 c.p.c. costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo alla funzione di convertire in danaro l'immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 c.p.c. e non al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 dello stesso codice, nè a quello ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Testo massima n. 2


Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, a seguito di un precedente decreto di trasferimento immobiliare, su istanza di parte provveda allo svincolo e alla restituzione delle somme depositate da chi aveva formulato le offerte non accolte, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento pronunciato in sede non contenziosa da un organo istituzionalmente carente del potere di emettere sentenze, privo del carattere della decisorietà e, pertanto, suscettibile, quale atto dell'esecuzione, soltanto di opposizione a termini dell'art. 617 c.p.c.