Cass. civ. n. 5355 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Modifica ex d.l. n. 263 del 2005, conv. dalla l. n. 51 del 2006 - Efficiacia di provvedimento finale - Sufficienza di contegno quiescente dell’intimato - Finalità - ragioni.


L'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27984 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 186 quater com. 4
Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 7
Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. M
Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST.
Legge 28/12/2005 num. 263 art. 39 quater com. 1