Cass. pen. n. 5352 del 28 settembre 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Violazione dell’art. 165, quinto comma, cod. pen. - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.
Massime precedenti
Conformi: Cass. pen. n. 35485 del 2021
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 165 com. 5
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 609 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Legge 19/07/2019 num. 62 art. 6
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 609 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Legge 19/07/2019 num. 62 art. 6