Cass. civ. n. 1647 del 25 gennaio 2007
Testo massima n. 1
Non è configurabile un motivo di revocazione allorquando il comportamento asseritamente doloso della parte poteva desumersi dalla stessa lettura della sentenza di primo grado e doveva quindi essere fatto valere come motivo di appello. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse vizio revocatorio l'omessa prospettazione, nell'ambito di una causa contumaciale di rilascio di uno stabile ottenuto a titolo di locazione, la deduzione di una occupazione abusiva senza titolo, che ben poteva desumersi dalla sentenza di primo grado).
Testo massima n. 2
Non costituisce errore di fatto che giustifichi la revocazione di una sentenza del tribunale, quello in cui, nell'ambito di un giudizio contumaciale, sarebbe incorso il giudice nella percezione delle risultanze istruttorie; si tratta infatti di un vizio che la parte contumace avrebbe potuto conoscere al momento della notifica della sentenza di primo grado e che doveva essere fatto valere con l'appello.