Cass. civ. n. 9859 del 28 aprile 2006
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui il giudizio di rinvio costituisce un giudizio a carattere «chiuso» tendente a una nuova pronuncia (nell'ambito fissato dalla sentenza di legittimità) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato d'istruzione anteriore a quest'ultima decisione, senza possibilità di svolgere alcuna nuova attività probatoria o assertiva, trova deroga nel caso in cui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbia prodotto una modificazione della materia del contendere, rendano necessaria una ulteriore attività del genere di quella sopra indicata, sì che quest'ultima, in tale seconda ipotesi, venga a dipendere strettamente dalle statuizioni della Suprema Corte. (Fattispecie nella quale la necessità di una ulteriore attività probatoria derivava dalla sentenza di cassazione, che aveva affermato la natura risarcitoria, e non recuperatoria, dell'azione intentata dall'AIMA nei confronti di un produttore il quale aveva esposto dati falsi onde far conseguire ad altro soggetto indebite erogazioni).