14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15501 del 14 luglio 2011
Testo massima n. 1
Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l’ipotesi della cosiddetta divisione regolata [ art. 733 cod. civ. ], che ricorre se il “de cuius” si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell’apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta “divisio inter liberos” [ art. 734 cod. civ. ], ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell’apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. Ne consegue che l’erede escluso dall’assegnazione del cespite cui si riferisce la controversia nel corso della quale si è verificato il decesso del dante causa versa in una situazione di carenza di legittimazione passiva per estraneità all’oggetto del giudizio.
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