Cass. civ. n. 3368 del 16 febbraio 2006
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'amministratore di società di capitali è legittimato iure proprio a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, per rimuoverne gli effetti che possono discenderne sul piano morale (in relazione ad eventuali contestazioni di reati) e patrimoniale (in relazione ad eventuali azioni di responsabilità); correlativamente, in considerazione della intrinseca natura giurisdizionale del procedimento prefallimentare egli è legittimato, nella pendenza del procedimento stesso, anche a proporre regolamento di giurisdizione, per eliminare ogni dubbio sulla questione di giurisdizione.
Testo massima n. 2
Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero (nella specie: in Ucraina) la sede legale, allorquando a detto trasferimento non abbia fatto seguito anche il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e del centro dell'attività direttiva ed amministrativa, in quanto il trasferimento si è risolto in un atto meramente formale, restando pertanto escluso che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati. In tal caso, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 218 del 1995, spetta al giudice del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della società stabilire, in conformità al proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della società.