Cass. civ. n. 26149 del 6 dicembre 2006

Testo massima n. 1


La proponibilità della querela di falso in via incidentale presuppone la rilevanza del documento della cui autenticità si controverte; ciò non esclude che – accertata, all'esito del giudizio incidentale, la falsità di un documento – il giudice possa accogliere la domanda della parte, che si è avvalsa del medesimo, sulla base delle complessive risultanze processuali e senza attribuire valore di prova legale al documento dichiarato falso.