14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6407 del 6 dicembre 1984
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in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità del contratto per l’impossibilità dell’oggetto postula che la prestazione sia obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa è diretta e non può farsi discendere da fattori esterni che non hanno efficacia giuridica ostativa alla esecuzione della prestazione dedotta nel contratto.
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