Cass. civ. n. 21932 del 12 ottobre 2006

Testo massima n. 1


In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonché dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari.