14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12142 del 10 agosto 2002
Testo massima n. 1
Deve ritenersi nullo, per impossibilità giuridica dell’oggetto, il contratto di affitto di azienda relativo a beni situati in zona destinata ad attività agricola, all’interno della quale l’esercizio della attività di ristorazione è consentito solo se inserito in un contesto di attività agrituristica, ovvero se la somministrazione al pubblico di derrate alimentari o di prodotti di allevamento del bestiame proviene dalla produzione dell’azienda stessa, qualora il ramo di azienda ceduto in locazione, per le sue ridotte dimensioni, non consenta di considerarlo azienda agrituristica; ai sensi dell’art. 2, lett. B ], della legge 5 dicembre 1985, n. 730, che disciplina l’attività di agriturismo, può essere autorizzato infatti lo svolgimento di attività agrituristica di ristorazione e alloggio all’interno di una azienda agricola solo se essa sia connessa e complementare alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere le attività principali.
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