14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1940 del 3 febbraio 2004
Testo massima n. 1
La cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico, quali quelli di cui alla cat. A ] [ «terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente», che non possono essere alienati neppure dall’ente pubblico, se non con l’autorizzazione della Regione ] e alla cat. B ] [ artt. 11 [ «terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria» ], 13 [ «i terreni di cui alla lettera B dell’art. 10» — terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria — «destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione» ], 21 [ «unità fondiarie abbandonate o devolute», riassegnate ex artt. 13 e 19 ] ] della L. n. 1766 del 1927 è nulla [ non già per illiceità bensì ] per impossibilità dell’oggetto o per contrasto con norma imperativa.
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