Cass. civ. n. 14113 del 20 giugno 2006

Testo massima n. 1


Pur costituendo principio generale – desumibile dal combinato disposto degli artt. 132 e 276 c.p.c. – che la paternità della decisione deve essere attribuita esclusivamente al giudice o al collegio che ha elaborato la decisione stessa e che, sia nell'epigrafe della sentenza-documento che nell'intestazione del dispositivo in materia di lavoro e previdenza, deve essere riportato il nominativo dei giudici o del giudice che ha assunto la decisione medesima, nell'ipotesi in cui risulti che uno dei membri del collegio indicato nell'intestazione della sentenza non compaia tra i nominativi di coloro che hanno assistito all'udienza di discussione ed hanno trattenuto la causa in decisione, si versa in un caso di irregolarità dell'intestazione (a cui non è riconoscibile un'autonoma efficacia probatoria), la quale non comporta effetti sulla validità della pronuncia, posto che essa non viola il principio dell'identità dell'organo presente all'udienza di discussione con quello deliberante.

Normativa correlata