14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22886 del 30 ottobre 2007
Testo massima n. 1
Le irregolarità accertate dalla P.A. [ nella specie la USL ], che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell’immobile locato per uso non abitativo, determinano la nullità del contratto stesso per impossibilità dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346 — 1418 c.c., nel caso in cui, pur preesistenti alla data di conclusione del contratto e note [ o conoscibili ] al conduttore, si riferiscano a requisiti imposti da norme inderogabili, come le prescrizioni attinenti alla sicurezza degli edifici [ soprattutto se, come nella specie, adibiti a scuola ], atteso che una presunta accettazione da parte del conduttore, con la conclusione del contratto, delle particolari caratteristiche dell’immobile, è del tutto irrilevante, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle norme imperative.
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