Cass. civ. n. 9892 del 11 maggio 2005
Testo massima n. 1
È nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte; conseguentemente, la nullità è sanabile o mediante costituzione della parte – che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione – o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Testo massima n. 2
Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione il dispositivo deliberato in camera di consiglio – anche nelle controversie in materia di lavoro e al contrario rispetto a quanto previsto per queste ultime nei giudizi di merito dove si procede alla lettura in udienza – non assume rilevanza esterna, ma è un atto avente valore meramente interno; conseguentemente, atteso che le sentenze hanno valore d'atto giurisdizionale solo con la pubblicazione, alla Corte è consentito modificare l'originario dispositivo sino a tale momento. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso incidentale, disposta con dispositivo diverso rispetto ad uno precedente che aveva dichiarato l'inammissibilità dello stesso ricorso incidentale).