Cass. civ. n. 8357 del 21 aprile 2005
Testo massima n. 1
Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilità di dedurre prove ed eccezioni nuove; tuttavia è in facoltà delle parti chiarire e rendere più espliciti gli articolati di prova testimoniale in precedenza dedotti, soprattutto se le integrazioni proposte, in quanto chiarificatrici del fatto già compiutamente descritto, avrebbero potuto essere sollecitate nel corso dell'interrogatorio del teste, dalle parti o dal giudice ai sensi dell'art. 253 c.p.c.