Cass. civ. n. 8137 del 19 aprile 2005

Testo massima n. 1


L'acquiescenza prevista dall'art. 329 c.p.c. è fondata sul rapporto di incompatibilità (quale reciproca esclusione) fra la volontà che è alla base di un atto – che può essere anche anteriore alla stessa sentenza – e la volontà che è alla base dell'impugnazione; conseguentemente, la predisposizione di un conteggio nel corso del giudizio di primo grado, per l'eventuale affermazione giudiziale del diritto controverso del quale si contesta la sussistenza, integrando solo un condizionato riconoscimento del quantum, non è incompatibile con l'impugnazione dell'an, nè con l'impugnazione del riconoscimento delle spettanze fondato sulla negazione del diritto. Essendo l'accertamento della compatibilità giudizio di fatto, la valutazione di tali atti da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione.

Normativa correlata