Cass. civ. n. 7746 del 14 aprile 2005

Testo massima n. 1


In tema di impugnazioni, il precetto enunciato dall'art. 347, secondo comma, c.p.c. — secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata — mira a garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello. Ne consegue che la mancata menzione del deposito di copia della sentenza impugnata nell'atto di appello o nella nota di deposito dei documenti offerti in comunicazione non determina l'improcedibilità dell'appello se, al momento della decisione, essa risulti comunque allegata agli atti, ovvero quando nulla impedisce al giudice del gravame di disporre di elementi di giudizio sufficienti ad esprimere la propria decisione, perchè in tal caso il giudice è tenuto ugualmente a pronunciare nel merito del gravame, indipendentemente dalla mancanza del formale adempimento richiesto in proposito alla parte appellante.

Normativa correlata