Cass. civ. n. 7647 del 13 aprile 2005
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni civili, mentre l'errore del giudice che si estrinseca nell'erronea manifestazione della volontà – di tipo ostativo – è rimediabile in sede di correzione, l'errore vizio rileva o come errore di valutazione (o vizio logico), denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., ovvero come errore revocatorio, consistente, ove commesso dalla Corte di cassazione, nell'erronea percezione degli atti di causa (e in particolare nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), sempre che l'evento su cui cade l'errore non abbia costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunziato (artt. 391 bis e 393, primo comma n. 4, c.p.c.).