Cass. civ. n. 6198 del 22 marzo 2005

Testo massima n. 1


In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il ricorso, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, c.p.c. – che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti del codice medesimo —, deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.

Testo massima n. 2


In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (rimedio esperibile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391 bis dello stesso codice), l'errore che può dar luogo alla revocazione non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, sia perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono «fatti» ai sensi del citato art. 395, n. 4, sia poiché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice.

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