Cass. civ. n. 293 del 10 gennaio 2005

Testo massima n. 1


Nel procedimento per il riassetto contabile o amministrativo della società per azioni previsto dall'art. 2409, c.c., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che – partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società – le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, nè collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano a carico dei soci denuncianti.