Cass. civ. n. 24757 del 24 novembre 2005

Testo massima n. 1


Qualora il difensore abbia assistito in giudizio una pluralità di parti deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche;in tal caso soltanto è consentita una distinta liquidazione per ciascuna delle parti.