Cass. civ. n. 15797 del 28 luglio 2005
Testo massima n. 1
La cassazione di una sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia, che costituisce vizio di attività e non di giudizio del giudice, non limita in alcun modo il potere-dovere del medesimo, in sede di rinvio, di valutare il punto decisivo con la stessa ampiezza dei poteri del giudice del quale è stata cassata la sentenza. Pertanto, se il punto decisivo attiene all'interpretazione della volontà contrattuale, il giudice di rinvio ha tutti i poteri di indagine e di ricerca riservati al giudice di merito per l'assolvimento di tale compito istituzionale.