Cass. civ. n. 15797 del 28 luglio 2005

Testo massima n. 1


La cassazione di una sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia, che costituisce vizio di attività e non di giudizio del giudice, non limita in alcun modo il potere-dovere del medesimo, in sede di rinvio, di valutare il punto decisivo con la stessa ampiezza dei poteri del giudice del quale è stata cassata la sentenza. Pertanto, se il punto decisivo attiene all'interpretazione della volontà contrattuale, il giudice di rinvio ha tutti i poteri di indagine e di ricerca riservati al giudice di merito per l'assolvimento di tale compito istituzionale.

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