Cass. civ. n. 5303 del 28 febbraio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Omessa indicazione del codice fiscale o della partita IVA della parte - Nullità della procura o del ricorso - Esclusione - Ragioni.
L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. e potendosi, in ogni caso, risalire all'identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici (o della sede, se si tratti di società).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.