Cass. civ. n. 12326 del 10 giugno 2005
Testo massima n. 1
L'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione anche per l'opposizione agli atti esecutivi e sussiste solo quando è astrattamente configurabile per l'opponente un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità dell'atto. (Nella specie, l'opponente aveva eccepito la nullità di un primo pignoramento, mentre l'assegnazione delle somme al creditore — oggetto della opposizione — era avvenuta nell'ambito di processo esecutivo instaurato con un secondo pignoramento).