Cass. civ. n. 53 del 02 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - Qualità di consegnatario dell'atto - Relata di notifica - Presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero - Onere della prova contraria - Spettanza - Destinatario dell'atto - Contenuto - Fattispecie.


In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente, poiché la dimostrazione del formale venir meno del rapporto di lavoro del portiere, consegnatario dell'atto, con il condominio, verificatosi quindici giorni prima della effettuazione della notifica, non escludeva la sua presenza non occasionale nello stabile, né implicava l'effettiva immediata cessazione dell'incarico di portineria).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 27587 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. B CORTE COST.