Cass. civ. n. 8251 del 29 aprile 2004

Testo massima n. 1


Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, già previsto per i crediti previdenziali, ai crediti di lavoro dei dipendenti privati in attività di servizio, su detti crediti continuano a spettare, in caso di inadempimento, interessi legali e rivalutazione monetaria (ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.), e gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento e fino a quello di soddisfacimento del creditore.

Normativa correlata