Cass. civ. n. 4929 del 10 marzo 2004

Testo massima n. 1


Le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere; in particolre, non deve essere comunicata al procuratore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza.