Cass. civ. n. 22285 del 26 novembre 2004
Testo massima n. 1
Per la validità della procura al difensore conferita con un atto separato da quelli indicati dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. – in quanto l'art. 125, secondo comma, c.p.c. consente il conferimento della procura con atto successivo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, purchè anteriore alla costituzione della parte rappresentata in giudizio – è necessario che l'autografia della firma di quest'ultima sia attestata dal notaio, pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, mentre è inidonea l'attestazione del difensore, perchè tale potere gli spetta soltanto se la procura gli è conferita al momento, e quindi in uno degli atti indicati dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.