Cass. civ. n. 1784 del 7 maggio 1975
Testo massima n. 1
Il preteso carattere vessatorio di una clausola contrattuale e la mancata sua specifica approvazione per iscritto non possono essere dedotti per la prima volta nel ricorso per cassazione, poiché nel giudizio di legittimità non è consentita la proposizione di nuovi temi di contestazione, salve le questioni rilevabili d'ufficio ed i nuovi profili di diritto fondati sugli elementi di fatto già dedotti.