Cass. civ. n. 19833 del 4 ottobre 2004
Testo massima n. 1
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di revocazione postula l'ammissibilità del ricorso e la valida instaurazione del giudizio, pertanto, qualora il giudice adito in revocazione ritenga che non sussistono i motivi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c., deve senz'altro procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, avendo tale pronuncia carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale.