Cass. civ. n. 275 del 29 gennaio 1976

Testo massima n. 1


La norma la quale stabilisce che, nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il soggetto liberato dall'obbligazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, non esprime una disciplina di natura cogente e inderogabile, sicché le parti, nell'esercizio del loro potere di privata autonomia, possono dispone una diversa regolamentazione degli effetti dello scioglimento del contratto.

Testo massima n. 2


La questione della inefficacia di una clausola contrattuale che si dica vessatoria e che non sia stata specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. si pone, rispetto alla domanda basata sull'applicazione della clausola, come deduzione difensiva priva del valore di eccezione in senso tecnico, proponibile cioè solo dalla parte interessata: spetta infatti al giudice, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, verificare la fondatezza della domanda proposta in giudizio e quindi anche i presupposti e le condizioni richiesti dalla legge per la validità e l'efficacia della clausola contrattuale, in base alla quale la domanda è fatta valere, senza cadere con ciò nel vizio di ultrapetizione, anche se la determinazione del regolamento formale che la clausola deve osservare, in relazione al suo contenuto e alla sua qualificazione nell'ordinamento giuridico, contrasti con le opinioni espresse dalle parti.

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