Cass. civ. n. 19395 del 28 settembre 2004

Testo massima n. 1


L'«atto di integrazione del contraddittorio» davanti alla Corte di cassazione disposto ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c. deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza – con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate – sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice (intestazione la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo), in quanto, se si dovesse ritenere consentita la notificazione di un atto di integrazione di contenuto diverso e ridotto rispetto al ricorso, si determinerebbe un'inammissibile disparità tra i destinatari del ricorso originario e coloro che, pur essendo litisconsorti necessari, sono chiamati a partecipare al giudizio in un momento successivo.+.

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