Cass. civ. n. 18447 del 14 settembre 2004
Testo massima n. 1
L'obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., di appelli separatamente proposti dalla stessa parte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, e cioè idonee a investire il giudice di una pronunzia nel merito, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che la disposizione mira a prevenire. Una siffatta esigenza non sussiste, sicché legittimamente non si provvede alla riunione, quando uno degli appelli sia dichiarato inammissibile per inosservanza del termine.