Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11213 del 23 ottobre 1991

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11213 del 23 ottobre 1991

Testo massima n. 1

La specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie [ nella specie: deroga alla competenza territoriale ] ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c. è requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente [ che è il solo legittimato a farne valere la mancanza ], ma non anche per la loro efficacia nei confronti della stessa parte che le ha predisposte.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze