14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11213 del 23 ottobre 1991
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in Massimario
Testo massima n. 1
La specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie [ nella specie: deroga alla competenza territoriale ] ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c. è requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente [ che è il solo legittimato a farne valere la mancanza ], ma non anche per la loro efficacia nei confronti della stessa parte che le ha predisposte.
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