14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 569 del 19 gennaio 2000
Posted at 16:15h
in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell’art. 1341 c.c. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità [ carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica ] risultino già acquisiti agli atti del processo.
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