14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4501 del 29 novembre 1976
Testo massima n. 1
La specifica approvazione per iscritto delle cosiddette condizioni vessatorie di contratto incluse in moduli e formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali [ art. 1342 c.c. ] deve avvenire con sottoscrizione autonoma, separata, specifica e distinta rispetto a quella relativa alle altre clausole del contratto. Questa esigenza non è soddisfatta allorché; nel modulo predisposto, sottoscritta una generica stipulazione del contratto, venga apposta altra firma in calce a separata formulazione a stampa delle numerose clausole del contratto, la quale si concluda con dichiarazione — anch’essa predisposta, sia pure con caratteri tipografici più grossi – di accettazione delle condizioni particolarmente onerose contenute nella formulazione medesima.
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