Cass. civ. n. 13602 del 21 luglio 2004

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (per inesistenza materiale o giuridica della notifica stessa), ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità.

Testo massima n. 2


In sede di giudizio di legittimità, qualora la Corte di Cassazione, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato alla parte è non già quello, previsto dall'art. 369 c.p.c., di venti giorni dalla notificazione del ricorso, bensì quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione, secondo la previsione dell'art. 371 bis c.p.c.

Normativa correlata