Cass. civ. n. 5277 del 28 febbraio 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Dichiarazioni difensive rese all’interno di un procedimento disciplinare - Esimente ex art. 598 c.p. - Legittimo esercizio del diritto di difesa - Accertamento preliminare - Necessità - Fattispecie.
In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 185
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.