Cass. civ. n. 12806 del 10 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di contenzioso elettorale, la gratuità dell'azione popolare (comportante, per il ricorrente, la non necessità della difesa tecnica, ma non inibente l'utilizzabilità della stessa) non esclude che, ove spese siano state sostenute, queste possano essere poste a carico della controparte secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.