Cass. civ. n. 1167 del 23 gennaio 2004
Testo massima n. 1
L'opposizione agli atti esecutivi va proposta nel termine di decadenza di cinque giorni dal compimento della attività di cui si assume la nullità; ne consegue che, ove si denunci di nullità l'attività di patrocinio svolta dal difensore comparso in sostituzione del collega senza adeguata delega scritta nel corso del processo esecutivo, tale nullità va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi – a pena di inammissibilità – nei cinque giorni dallo svolgimento delle singole udienze all'interno delle quali l'attività del sostituto del difensore si era esplicata.