Cass. civ. n. 10376 del 28 maggio 2004

Testo massima n. 1


L'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato.

Testo massima n. 2


Nel rito del lavoro, il dispositivo, per la pubblicità acquistata con la lettura, cristallizzando stabilmente la statuizione della sentenza, prevale su eventuali contrastanti enunciazioni contenute nella motivazione, le quali non sono suscettibili di passare in giudicato ed arrecare pregiudizio giuridicamente apprezzabile, sicché l'interesse a rimuoverle con la impugnazione non sussiste.

Normativa correlata