Cass. civ. n. 9070 del 6 giugno 2003

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La contestazione sulla deferibilità di una controversia al giudizio degli arbitri, basata sull'assunto della sua devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo, non può essere sollevata, in sede di legittimità, in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, in quanto detta contestazione non dà luogo ad una questione di giurisdizione, ma determina l'insorgere di una questione di merito, inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di rinuncia alla giurisdizione in essi consacrato.

Testo massima n. 2


In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti cioè di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo.

Normativa correlata